Nuovo Regolamento sui controlli ufficiali

2028

Il Reg. n.625/2017/UE riguarda la semplificazione e l’armonizzazione dei controlli ufficiali relativi a sicurezza alimentare, salute delle piante, salute e benessere degli animali. Il Regolamento modifica una parte consistente delle precedenti norme comunitarie sullo stesso tema ed abroga dieci provvedimenti, fra questi il Reg. n.854/2004/CE ed il Reg. n.882/2004/CE. I controlli ufficiali riguardano l’intera filiera agroalimentare. I primi responsabili sono gli operatori del settore alimentare, ma l’autocontrollo previsto dal pacchetto igiene deve essere integrato da un sistema di controlli ufficiali gestiti dai singoli Stati membri. Le autorità preposte a tali controlli agiscono nel pubblico interesse, sono adeguatamente finanziate e attrezzate, offrono garanzie di imparzialità e professionalità, garantiscono la qualità, la coerenza e l’efficacia del proprio intervento. I controlli e le altre attività ufficiali possono essere affidati a veterinari ufficiali, agli esperti fitosanitari ufficiali, ad altri enti o esperti le cui competenze garantiscano il buon esito dei controlli stessi. Il Reg. n.625/2017/UE definisce anche le “altre attività ufficiali” come le attività, diverse dai controlli ufficiali, volte ad accertare la presenza di malattie animali o vegetali, a prevenire, eradicare, contenerne la diffusione di tali malattie, a rilasciare autorizzazioni, approvazioni, certificati o attestati ufficiali. In entrambe i casi il personale deve essere adeguatamente formato, deve essere imparziale e mantenere il segreto professionale. La periodicità dei controlli è definita in base al rischio ed alla probabilità di non conformità. I controlli sono effettuati senza preavviso. Sono invece programmati in caso di macellazione ed altre attività che necessitino della presenza continua o a cadenza regolare della autorità di controllo presso i locali dell’operatore. Le autorità competenti elaborano e gestiscono il registro degli operatori da controllare. Gli operatori controllati hanno diritto di ricorso. Il sistema dei controlli richiede ingenti risorse e, per non gravare sulle finanze pubbliche, gli Stati membri possono istituire un tariffario a sola copertura dei costi di controllo sostenuti, spese generali incluse. Gli operatori con buoni precedenti di conformità possono beneficiare di riduzioni di pagamento rispetto agli operatori non conformi. Il Reg. n.625/2017/UE si applica dal 14 dicembre 2019; alcune parti degli art.1, art.34, art.37 si applicano dal 29 aprile 2022; gli articoli da 92 a 101 si applicano dal 28 aprile 2018, in sostituzione degli art. 32 e 33 dell’abrogato Reg. n.882/2004CE. L’art.163 è in vigore dal 28 aprile 2017.