Firmati i decreti che impongono in etichetta l’origine del riso e del grano usato nella pasta

    1710

    In attesa della piena attuazione del Reg.1169/2011/UE, art.26 par.3, sono stati pubblicati due Decreti interministeriali che introducono, per due anni, l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del riso e del grano utilizzato per produrre la pasta.

    Le confezioni di pasta secca prodotte in Italia e destinate al mercato italiano dovranno avere obbligatoriamente in etichetta il Paese di coltivazione del grano ed il Paese di molitura. Se queste fasi si svolgono in più Paesi si potrà scrivere Paesi UE, Paesi non UE, Paesi UE e non UE. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese (per es. Italia) si potrà citare il nome per Paese (per es. “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”).

    Sull’etichetta delle confezioni di riso devono essere indicati: Paese di coltivazione del riso; Paese di lavorazione; Paese di confezionamento. Se queste fasi avvengono in più Paesi si scriverà Paesi UE, Paesi non UE, Paesi UE e non UE. Le indicazioni dovranno essere ben visibili, leggibili ed indelebili.