Dichiarazione d’origine in etichetta

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Dichiarazione nutrizionale
De Giovanni prosegue ricordando: “Viene resa obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2016, anche se viene concesso di poterla anticipare al 2014. Importante è notare che sono anche previste delle esenzioni (allegato V). Tra queste sono da considerare due, su cui si sta creando un po’ di allarmismo dovuto al fatto che le norme non sono mai lette nel modo corretto. Queste due esenzioni sono indicate ai punti 18 e 19 di detto allegato: “18. Gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori con superficie maggiore inferiore a 25 cm quadrati; 19. Gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”. Che cosa vuol dire? Che gli artigiani sono esentati dall’obbligo di realizzare l’etichetta nutrizionale tanto se vendono direttamente al consumatore tanto se vendono ad altri negozi (compresa la GDO) che vendono al consumatore finale; ma se queste strutture commerciali sono ubicate altrove (fuori Comune) la dichiarazione nutrizionale è obbligatoria anche per il prodotto artigianale. Cambia poi la struttura della dichiarazione nutrizionale, in quanto le proteine cambiano posto nella tabella e la tabella è unica e non più basata su due gruppi”.

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Responsabilità nelle informazioni  
“Anche questa impostazione è una novità”, sottolinea De Giovanni e prosegue: “Oggi infatti figurano in etichetta il nome e la sede del fabbricante o del confezionatore o del venditore comunitario e, in taluni casi, la sede dello stabilimento. Il nuovo Regolamento prevede che è responsabile commerciale il soggetto che figura in etichetta col proprio nome o ragione sociale e indirizzo. Su questa dicitura si sta creando una grande confusione dovuta al fatto che potrebbero figurare in etichetta anche i marchi di commercio. Questi vengono confusi con il nome del responsabile. Ma si tratta di due diciture diverse e sono disciplinate da norme diverse. Il marchio, però, se accompagnato da indirizzo, può essere anche ragione (o denominazione) commerciale. In quest’ultimo caso, ai fini della responsabilità, si hanno due soggetti responsabili. Si ritiene vietata questa possibilità, ma in nessuna parte del Regolamento è detto che responsabile commerciale è un solo soggetto”. Chiediamo a De Giovanni cosa bisogna riconoscere quando si parla di origine? “Importante è la precisazione che per origine si intende il Paese dove il prodotto è stato ottenuto o sottoposto a lavorazione sostanziale. Questa in pratica si verifica quando la materia prima agricola lavorata cambia soprattutto natura e/o nome e/o voce doganale. E’ un concetto semplice che viene spesso esasperato e strumentalizzato con finalità diverse da quelle prescritte. La materia prima agricola, dal punto di vista legale, ha importanza solo per i prodotti ai quali è stata riconosciuta la DOP; per gli altri prodotti occorre solo rispettare le regole stabilite al riguardo a livello comunitario. Come si evince la situazione è blindata e la materia dell’etichettatura oggi attiene alla quasi esclusiva competenza UE. Gli Stati membri decidono autonomamente solo in tema di applicazione delle sanzioni ed eventualmente le modalità dei controlli; per il resto sono vincolati. In materia basterebbe seguire il suggerimento della Corte Costituzionale alle autorità nazionali italiane con la sentenza 443/1997: gli Stati membri non possono porre a carico delle imprese nazionali, senza l’assenso della UE, oneri particolari, che non è possibile porre a carico delle imprese di altri Stati membri per gli stessi prodotti.

Ce la faranno le industrie alimentari ad arrivare preparate alla data di applicazione del regolamento?
“Le industrie conoscono già da tempo la data di applicazione del Regolamento.  Le disposizioni da applicare non sono molte, in quanto la maggior parte è subordinata all’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione UE. Parte di questi atti certamente non sarà adottata entro i termini prescritti, ma è certo che entreranno in applicazione con una tempistica adeguata, tenendo conto che le imprese hanno bisogno di tempi tecnici per poter predisporre nuove etichette”. Terminiamo chiedendo al Dott. De Giovanni se le imprese dovranno tener conto anche di altro: “Senza dubbio. Il Regolamento, infatti, si applica, fatte salve altre specifiche disposizioni comunitarie, quali quelle sul lotto di produzione (oggetto di specifica direttiva) e quelle su specifici prodotti: cacao e cioccolato, succhi di frutta, bevande spiritose, vini aromatizzati, miele, prodotti ittici, etc. Si tratta in pratica delle informazioni aggiuntive che continuano ad applicarsi, mentre quelle generali vanno adeguate  al  nuovo  Regolamento. Ad esempio l’obbligo di evidenziare gli allergeni per dimensione, colore o altro si applica a tutti i prodotti anche se oggetto di una norma specifica”.